Contraddizioni su sesso e indissolubilità del vincolo matrimoniale
Sulla questione del rifiuto del matrimonio proposta dai Catari Dottori della legge, è bene approfondire i complessi rapporti tra Chiesa cattolica romana, matrimonio e divorzio.
Contraddizioni su sesso e indissolubilità del vincolo matrimonialeSulla questione del rifiuto del matrimonio proposta dai Catari Dottori della legge, è bene approfondire i complessi rapporti tra Chiesa cattolica romana, matrimonio e divorzio. La Chiesa cattolica si sviluppò nell’Impero romano ed i romani avevano nei confronti del divorzio un approccio molto liberale. Cicerone divorziò da sua moglie soltanto perché aveva bisogno di un’altra “dote”. Augusto costrinse il marito di Livia a divorziare mentre lei era incinta, solo per poterla sposare lui. Evidentemente il matrimonio costituiva un legame che si poteva sciogliere quasi a piacimento. Al contrario la Chiesa cattolica romana insisteva sul fatto che gli atti sessuali fossero proibiti fuori del contesto di una relazione permanente, e quando la cristianità ebbe basi stabili, i matrimoni vennero consacrati da una cerimonia speciale. Fino al decimo secolo, però, non era necessario od obbligatorio alcun intervento da parte della Chiesa. Dal decimo secolo fino al Concilio di Trento (1563), il contratto matrimoniale cadde sotto il controllo del Clero e dopo il Concilio di Trento, ne venne formalizzato il relativo “sacramento” e la forma cerimoniale. Da quell’epoca il matrimonio era valido solo se contratto mediante lo scambio del consenso di fronte al sacerdote (o un suo delegato) e a due testimoni. Però, solo nel 1908, con l’enciclica “Ne Temere” questa regola divenne universalmente diffusa nelle confessioni cattoliche. L’Impero, malgrado alcuni tentativi di limitare la pratica del divorzio, attuati sia da Costantino sia da altri, lasciò sostanzialmente inalterata la normativa fino al dodicesimo secolo, conservando il divorzio nelle proprie norme civili. Anche chi cercò di porvi degli ostacoli (come Carlo Magno, nonostante fosse divorziato lui stesso) non ne fece seguire alcuna penalità: insomma il divorzio restava un reato senza pena. Soltanto dopo il dodicesimo secolo, quando l’Europa divenne completamente cristiana, Chiesa e Stato riuscirono ad accordarsi per proibire il divorzio. A metà del dodicesimo il Vescovo inglese di Exeter raccontava un aneddoto. Un nobile della sua diocesi aveva in passato fatto una promessa ufficiale di matrimonio. Poco prima delle nozze però egli sentì la vocazione religiosa. C’era quindi un conflitto tra la sua promessa di matrimonio e la vocazione a servire Dio come monaco. Papa Alessandro III, che era il giurista di maggior prestigio del suo tempo, diede alla questione una soluzione senza precedenti, dando il via ad una ideologia canonica che dura fino ad oggi. Secondo il papa: il nobile era tenuto a mantenere la sua promessa di nozze. Subito dopo, però, e senza aver avuto alcun congiungimento carnale, doveva abbandonare la moglie ed entrare in monastero. Alessandro II sostenne che il matrimonio sarebbe stato valido in quanto non è la consumazione a rendere valido il sacramento. Anzi si trattava del matrimonio “ideale” in quanto assolutamente virginale. Era poi diritto del nobiluomo seguire la sua vocazione religiosa abbandonando la moglie, come già fatto da santi eremiti e monaci. Per Alessandro, insomma, necessità, bisogni, onore della sposa e della sua famiglia non erano di molto valore. Alla questione posta dagli studiosi su come fosse possibile rompere unilateralmente il matrimonio, Alessandro rispose che si trattava di differenza di valore tra due “beni” ed il bene religioso (la vocazione), era maggiore dell’inferiore bene costituito dal matrimonio. Soltanto un celibe cresciuto in una tradizione antitetica al matrimonio, poteva elaborare una idea teologica così misera. Tanto che sembra configurare la possibilità che il matrimonio, per esempio, quello tra Maria e Giuseppe (genitori di Gesù), definito virginale, fosse uno dei matrimoni “scioglibili”. E d’altra parte sottintende che affinché il matrimonio sia indissolubile, oltre la volontà di sposarsi occorre la consumazione dell’atto carnale. Ma questo crea una contraddizione. Se il sesso, definito da sempre “peccaminoso”, diventa un atto tanto sacro da rendere il matrimonio indissolubile, l’affermazione “Ciò che Dio ha unito l’uomo non divida” dovrebbe diventare “Ciò che la sessualità ha unito l’uomo non divida”. Con questa idea entrò nel Canone Religioso (Concilio di Trento, 1563) la categoria dei matrimoni “solubili”, nei quali la vocazione religiosa scioglieva il vincolo coniugale, dando spazio alla tesi che un semplice uomo, con una professione di fede, possa sciogliere il proprio matrimonio. Cosa che regolarmente successe. Naturalmente nel XVII secolo questa pratica di sciogliere i matrimoni non consumati si verificava con certa frequenza, ma cosa dire allora dei matrimoni regolarmente consumati? Altra incongruenza quella di un legame che, definito dalla Legge e dalla Dottrina cattolica come suggellato dalla Legge Divina, possa essere annullato dal potere del Papa, lasciando così ad intendere che lui sia più potente di Dio. Senza dilungarsi sul passaggio della lettera di San Paolo che viene utilizzata come base dello scioglimento di matrimoni consumati, si può dire che, rigettando le tesi di S. Agostino, Gregorio il Grande sostenne che, nel caso di unione tra cristiani ed infedeli era possibile sciogliere l’indissolubilità del vicolo matrimoniale . Anche se questa tesi creava molti problemi facendo da sponda a scioglimenti ottenuti artatamente, la norma entrò nei “Decreta” di Graziano, e nel 1142 diventò parte del diritto canonico, che anche Innocenzo III confermò nel decreto “Quanto te” del 1199. Sembra che il punto cruciale fosse che tale tipo di matrimonio non veniva annullato da Chiesa o Papa, ma dal fedele medesimo che si separava dal coniuge “non cristiano”. Ma, fatto assai poco conosciuto, sia Urbano III che Celestino III sostennero che anche i matrimoni consumati “tra cristiani” potevano essere sciolti. L’atteggiamento dei pontefici, da Paolo III a Gregorio XIII, nei territori delle missioni fu di poco dissimile, dove il potere di sciogliere vincoli matrimoniali venne usato con le giustificazioni più diverse. Tanto libero divenne il comportamento dei papi in questo settore che molti si domandavano fin dove potesse arrivare il potere pontificio. Termina qui l’intermezzo per inquadrare un aspetto non irrilevante del contesto storico e teologico del rifiuto della santificata unione del matrimonio attestata dai Dottori della legge e sacerdoti catari. |